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Definizione dei soggetti sindacali partecipanti alle Contrattazioni integrative di Istituto

Uffici Legali nazionali I sottoscritti Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri per la FLC Cgil, Maurizio Riommi per la CISL Fsur (Scuola Università e Ricerca), Gianfranco Nunziata per lo SNALS-CONFSAL, Michele Bonetti per Gilda degli Insegnanti e Walter […]

Uffici Legali nazionali

I sottoscritti Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri per la FLC Cgil, Maurizio
Riommi per la CISL Fsur (Scuola Università e Ricerca), Gianfranco Nunziata per
lo SNALS-CONFSAL, Michele Bonetti per Gilda degli Insegnanti e Walter Miceli
per ANIEF, organizzazioni sindacali che hanno tutte sottoscritto in data 18.01.2024
il CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 rilevano quanto segue
in relazione alla definizione dei soggetti sindacali partecipanti alla contrattazione di
istituto, di ateneo o di ente.

Alla lettera c) dell’art. 30 comma 2 del CCNL recentemente sottoscritto è
sancito, in modo inequivocabile, che le relazioni sindacali a livello di “luoghi di
lavoro” si svolgano tra il Dirigente Scolastico, la RSU ed i rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del predetto CCNL. Allo stesso modo, gli
articoli 5 comma 1 (informazione) e l’articolo 6 comma 1 (confronto) dispongono
che titolari delle relative relazioni sindacali sono i titolari della contrattazione
integrativa individuati dalle norme delle specifiche sezioni. 2.
L’art. 30 comma 1 lettera a) e b) stabilisce le medesime regole sia per la
contrattazione integrativa a livello nazionale che a livello regionale per il settore scuola.

Anche per i settori Università e AOU, Ricerca e Afam vale la medesima
regola contenuta rispettivamente negli artt 81, comma1, 123 comma1 e 149, comma1.

L’ARAN, con nota 559 del 23.01.2024 applicativo CQ 189 ha ribadito tale
assunto. A nulla rileva la nota Aran prot. n. 15926 che, esprimendosi in realtà su
un caso differente, ha chiarito che debba essere ammesso al tavolo contrattuale la
delegazione trattante di parte sindacale sottoscrittrice dell’ipotesi di contratto “a
prescindere se la trattativa si riferisca alla parte economica e/o a quella normativa”.
In tale caso l’unico accordo all’epoca esistente era l’ipotesi di accordo relativa ai
principali aspetti economici del 6.12.2022, e pertanto in virtù di tale aspetto l’OS
firmataria è stata ammessa a partecipare alla contrattazione di livello inferiore.

Nel caso di specie il CCNL sottoscritto il 18 us – componendosi
espressamente di due parti, giuridica ed economica (art. 2) – ha incorporato il
precedente accordo relativo ai soli aspetti economici. D’altro canto, l’art. 43 del
D.lgs. n. 165/2001 garantisce solo che siano ammessi alla contrattazione collettiva
nazionale di comparto i sindacati rappresentativi non estendendone anche la
partecipazione anche alla contrattazione di livello inferiore, partecipazione che
viene definita e che scaturisce dal CCNL sottoscritto con le OO.SS. (in
rappresentanza di almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale
neI Comparto, o di almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito) che ne individua le regole.

Ciò significa che tutte le OOSS rappresentative, vale a dire Cisl scuola
università e ricerca, Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda-Unams e Anief
hanno quindi legittimamente partecipato a tutti gli incontri relativi alla contrattazione
collettiva nazionale di comparto presso ARAN ed hanno quindi avuto piena
conoscenza delle clausole contrattuali che espressamente prevedono la
partecipazione alla contrattazione integrativa e l’esercizio delle altre relazioni
sindacali a livello nazionale, regionale, e a quella di luogo di lavoro delle sole OO.SS firmatarie.

Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti legali, segnalando anche a
sostegno un indirizzo giurisprudenziale univoco nella direzione sopra esposta, in
assistenza delle Organizzazioni Sindacali già menzionate, raccomandano
l’osservanza delle predette disposizioni al fine di non incorrere in inutili contenziosi.

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